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La nuova disciplina sarà in vigore per le istanze presentate a partire dal 25 dicembre 2025 (90 giorni dalla pubblicazione in GU).

Le principali novità riguardano:
Estensione beneficiari: viene ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi, in particolare gli Enti del Terzo Settore vengono equiparati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso al CT. Inoltre, il perimetro degli interventi per l’efficienza energetica – prima riservati agli edifici della PA – si estende
anche agli edifici non residenziali privati. Rientrano tra i beneficiari anche soggetti come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo.
Interventi incentivati: oltre agli interventi già previsti nel precedente CT la nuova bozza aggiorna e amplia le tipologie di interventi agevolabili. Ad esempio, vengono incentivati impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore elettrica. Sono espressamente inclusi anche interventi come l’installazione di schermature ed ombreggiamenti solari
sugli edifici.

Non sono previste nuove agevolazioni per il residenziale privato: l’accesso al CT è consentito esclusivamente per le “rinnovabili termiche” e i sistemi ad alta efficienza. Non sono invece ammessi gli interventi di efficientamento dell’involucro edilizio (come isolamento termico o sostituzione infissi) nè il fotovoltaico, riservati a soggetti pubblici o a privati che operano nel terziario.

Requisiti generali per l’accesso agli incentivi:
a) Gli interventi devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, già dotati di impianto di climatizzazione invernale.
b) I richiedenti devono essere soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile.
c) Molti interventi sono ammessi solo se in sostituzione di un impianto preesistente, non per nuova installazione.
d) Devono essere rispettati requisiti tecnici minimi (rendimento, emissioni, certificazioni).
e) Tutta la documentazione deve essere inviata tramite il portale Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

PER APPROFONDIRE: GU – CT3.0

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