Il 3 giugno 2026 è entrata ufficialmente in vigore la nuova normativa che aggiorna i parametri di efficienza energetica degli edifici in Italia. La riforma interessa direttamente sia i professionisti del settore sia i proprietari di immobili che pianificano interventi di costruzione o ristrutturazione.
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 applica la Direttiva Europea 2023/2413 RED III per la promozione delle fonti rinnovabili, le novità principali riguardano:
Involucro ed “Edificio di Riferimento”
- Ponti termici inclusi nei calcoli: per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di 1° livello, il calcolo della prestazione dell'”edificio di riferimento” considera esplicitamente i ponti termici (es. balconi, davanzali, serramenti) nel confronto prestazionale.
- Coefficiente di scambio termico H’T: i limiti ammissibili sono ora differenziati in base alla zona climatica e alla tipologia di intervento. Il calcolo va effettuato sulle superfici esterne lorde.
- Deroga per le ristrutturazioni di 2° livello: Per questi interventi viene eliminata la verifica del coefficiente globale H’T, limitandosi a richiedere il rispetto dei requisiti termo-fisici (es. trasmittanza comprensiva dei ponti termici) delle singole porzioni di involucro modificate.
- Muffe e “Cool Roof”: viene confermato il rigore contro muffe e condense interstiziali. Sulle coperture viene introdotta una valutazione costi-benefici per l’uso di materiali ad alta riflettanza solare (per ridurre il carico termico estivo).
Impianti Termici e Automazione (BACS)
- Automazione obbligatoria (BACS): per gli edifici non residenziali con impianti termici sopra i 290 kW, diventa obbligatoria l’installazione di sistemi di building automation (BACS) di classe B o superiore.
- Termoregolazione per singolo vano: chi sostituisce il generatore di calore dovrà installare sistemi di controllo della temperatura separati per ogni stanza (se tecnicamente fattibili e se l’investimento ha un tempo di ritorno calcolato senza incentivi inferiore a 6 anni).
- Pompe di calore: spariscono le tabelle puntuali nel decreto; i parametri di efficienza per pompe di calore e macchine frigorifere fanno ora riferimento diretto ai regolamenti europei (etichettatura Ecodesign).
- Ricarica per Veicoli Elettrici: il decreto spinge sulla mobilità elettrica imponendo regole differenziate. Per i nuovi edifici residenziali con più di 10 posti auto, scatta l’obbligo di predisporre le canalizzazioni per l’installazione futura di punti di ricarica in tutti i posti auto disponibili, mentre per il non residenziale vi sono regole e scadenze specifiche.
I vecchi APE sono da rifare? No. Gli APE redatti prima del 3 giugno restano validi fino alla loro naturale scadenza (di norma 10 anni), a meno che non vengano eseguiti interventi di riqualificazione che modifichino le prestazioni dell’immobile, rendendo obbligatorio un nuovo attestato. I nuovi APE garantiranno ad acquirenti e affittuari un quadro molto più realistico e severo sui reali consumi della casa e sul suo livello di “prontezza” verso la transizione ecologica.
In caso di ristrutturazione o nuova costruzione, tutte queste novità dovranno essere recepite e mappate dai progettisti all’interno delle nuove relazioni tecniche di progetto (ex Legge 10/91), che diventano ancora più analitiche e stringenti.
PER APPROFONDIRE: Gazzetta Ufficiale
