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Il decreto-legge n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo, modifica la disciplina dell’iperammortamento prevista dall’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Si tratta di una maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese: si applica la misura “base” della deduzione ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico, come inizialmente ipotizzato.

Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Con l’articolo 7 viene eliminato il vincolo che subordinava l’accesso all’agevolazione alla produzione dei beni strumentali (allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026) all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Resta tuttavia confermato, per gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia solare, il requisito specifico relativo ai moduli fotovoltaici. Come stabilito dal comma 429, lettera b), della Legge di Bilancio 2026, sono ammissibili all’iperammortamento esclusivamente i moduli iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti alle seguenti categorie:

Tipo B: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%.
Tipo C: moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 24%.

Per l’effettiva applicazione della misura, si attende ora il decreto attuativo congiunto del MIMIT e del MEF.

PER APPROFONDIRE: GU

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